Il plafond esposto nel nuovo modello di dichiarazione d’intento 2017 è solamente un valore presunto

Il plafond esposto nel nuovo modello di dichiarazione d’intento 2017 è solamente un valore presunto

Con il provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha modificato il modello della dichiarazione d’intento 2017 eliminando, a decorrere dal 1° marzo 2017, la possibilità per gli esportatori abituali di presentare una dichiarazione a valere per un determinato periodo di riferimento, di solito coincidente con l’intero periodo d’imposta.
Tale restyling del modello ha generato non poche incertezze tra gli operatori, considerando che i primi chiarimenti sul raccordo tra vecchio e nuovo modello della dichiarazione d’intento sono arrivati in data 22 dicembre 2016 con la Risoluzione n. 120/E, quando ormai la stragrande maggioranza delle dichiarazioni d’intento erano già state inviate ai fornitori. Come noto, infatti, gli esportatori abituali iniziano a trasmettere le dichiarazioni ai propri fornitori dall’inizio del mese di dicembre, a valere per le operazioni che saranno effettuate nell’anno N+1.
In ogni caso, ad oggi sappiamo che chi ha trasmesso il vecchio modello compilando i campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione” con periodo di riferimento fino al 31 dicembre 2017, dal 1° marzo 2017 dovrà ripresentare una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, compilando il campo 2 – “Operazioni fino a concorrenza di euro”. Infatti, la precedente dichiarazione d’intento avrà validità solo fino al 28 febbraio 2017. Gli operatori che invece hanno già applicato le nuove regole, ossia hanno presentato il vecchio modello (in uso fino al 28 febbraio 2017) indicando un ammontare di plafond spendibile verso un determinato fornitore (campo 2), non dovranno ripresentare la dichiarazione d’intento in quanto la stessa manterrà la propria validità fino ad esaurimento dell’importo indicato dall’esportatore abituale.
Restava ancora un dubbio circa la compilazione del modello: quale valore riportare nel campo 2 – “Operazioni fino a concorrenza di euro”?
In occasione di un question time tenutosi alla commissione Finanze della Camera il 26 gennaio 2017, il parlamentare Filippo Busin ha chiesto all’Agenzia delle entrate quale fosse il corretto importo del plafond da indicare in ogni singola dichiarazione d’intento. In tale occasione le Entrate hanno confermato che l’importo da esporre nel campo 2 del modello, destinato ad accogliere l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA, corrisponde a un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond disponibile che si stima di utilizzare nel corso dell’anno quel determinato fornitore/prestatore all’importazione.
L’ammontare esposto, pertanto, non è un valore determinato con precisione ma puramente indicativo, superato il quale le operazioni devono essere assoggettate a IVA dal fornitore.
Tale chiarimento è in linea con quanto già espresso in passato dall’Agenzia delle dogane, in merito alla compilazione delle dichiarazioni d’intento da presentare in dogana (nota n. 17631/RU dell’11/02/2015). Per le operazioni d’importazione, infatti, l’esportatore abituale deve necessariamente compilare la dichiarazione d’intento indicando un valore presunto, arrotondato per eccesso, al fine di tener conto prudenzialmente di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell’imponibile ai fini IVA (dazi, nolo, royalties, tasse portuali, ecc.).

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+02+12+2016+approvazione+nuovo+modello+dichiarazione+di+intento