31 Ago Il corretto valore di un immobile preveniente da una procedura di esecuzione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 336/2019, ha chiarito il corretto valore fiscale da far concorrere ai fini della determinazione dei redditi e dell’Irap di un immobile assegnato in sede di procedura di esecuzione. A tal fine, è stato precisato che il valore è quello definito dal giudice stesso e che l’eventuale riduzione di valore, conseguente alla nuova e diversa valutazione, sul presupposto che siano rispettate le regole contabili previste dall’Oic 9, non è deducibile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 92 e 110, Tuir. Le medesime considerazioni valgono anche ai fini Irap.