03 Dic I versamenti sospesi a dicembre 2020
L’articolo 2 D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020, ha previsto la sospensione di alcuni versamenti fiscali/previdenziali da effettuare in via ordinaria nel mese di dicembre 2020, per determinate categorie di contribuenti e al verificarsi di determinate condizioni.
I versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di “sospensione” sono:
Iva periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza fissata al 16.12.2020);
acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza fissata al 16.12.2020);
contributi previdenziali e assistenziali (scadenza fissata al 16.12.2020).
I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione entro il 03.2021;
con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16.03.2021.
I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione:
indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020;
con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come da ultimo individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26/11/2020;
rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020.
Si evidenzia che il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020:
ha fatto rientrare le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia tra le zone arancioni;
ha fatto rientrare le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte tra le zone rosse.