I requisiti per l’imponibilità delle prestazioni di servizio

I requisiti per l’imponibilità delle prestazioni di servizio

Il fatto generatore dell’Iva e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità, vanno identificati con la materiale esecuzione della prestazione, di modo che il D.P.R. 633/1972, articolo 6, comma 3, a norma del quale “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, va inteso nel senso che il conseguimento del compenso coincide non con l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, soltanto con la sua condizione di esigibilità, estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione. Posto che il pagamento del corrispettivo non è essenziale al riscontro del carattere oneroso che l’operazione deve assumere per costituire presupposto dell’imposta, è alla fase esecutiva del rapporto giuridico che bisogna aver riguardo. Occorre quindi non soltanto la prova che da tale rapporto siano originate le attribuzioni reciproche, ma anche che il compenso sia convenuto come “corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (cfr. sentenza SS.UU. n. 8059/2016).
Cassazione – ordinanza n. 7103 – 3 ottobre 2018 – 13 marzo 2019
Cassazione – ordinanza n. 7102 – 3 ottobre 2018 – 13 marzo 2019