I limiti alle spese di pubblicità delle industrie farmaceutiche

I limiti alle spese di pubblicità delle industrie farmaceutiche

Con riferimento alla deducibilità delle spese sostenute da imprese farmaceutiche per prestazioni rese a vantaggio dei medici, deve rilevarsi che, ai sensi del D.Lgs. 541/1992, articolo 7 (applicabile ratione temporis), attuativo della Direttiva 92/28/CEE, gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo (comma 1) e la pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari deve sempre comprendere le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato e specificarne la classificazione ovvero la sua denominazione, ma pur sempre con la specificazione della denominazione comune del principio o dei principi attivi che lo compongono (commi 2 e 3). Ne deriva che il novero delle spese di pubblicità è limitato alle sole spese volte a render noto un farmaco presso la classe medica e ciò può avvenire, come desumibile dal successivo articolo 12, anche attraverso la organizzazione di convegni e riunioni, purché di breve durata e con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti, in ragione del carattere d’informazione scientifica e non già d’intrattenimento dell’incontro (cfr. ordinanze n. 24932/2013, n. 8844/2014 e n. 28695/2017).
Cassazione – sentenza n. 6092 – 26 novembre 2018 – 1° marzo 2019