22 Dic I compensi degli amministratori vanno deliberati
In riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’articolo 2389, cod. civ., comma 1, (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al D.Lgs. 6/2003), che qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento della società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (articolo 2630 cod. civ., comma 2, abrogato dal D.Lgs. 61/2002, articolo 1); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi (articolo 2364 cod. civ., nn. 1 e 3); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (articolo 2434, cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (articolo 2393, cod. civ., comma 2). Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’articolo 2389 cit., salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori (cfr. sentenze n. 20265/2013, n. 17673/2013 e n. 21933/2008).
Cassazione – sentenza n. 24768 – 28 novembre 2015 – 4 dicembre 2015