I chiarimenti sulle nuove regole per il fringe benefit per i mezzi di trasporto

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I chiarimenti sulle nuove regole per il fringe benefit per i mezzi di trasporto

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, ha affrontato il tema della nuova disciplina dei fringe benefit legati a autoveicoli, motocicli e ciclomotori, come modificata con la L. 160/2019, con decorrenza 1° luglio 2020. La nuova disciplina, si applica ai veicoli di nuova immatricolazione, a tale data, a prescindere dalla successiva concessione in uso promiscuo al dipendente. Il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare il termine di stipula del contratto in quanto, si ricorda, la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. Inoltre, si fa presente che la disciplina deve essere letta in connessione al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in applicazione del quale la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore, con la conseguenza che affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020. Da ultimo, la disciplina fiscale applicabile nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

pdfRisoluzione_n._46_del_14_agosto_2020.pdf212.49 KB05/09/2020, 07:53