I chiarimenti sul versamento per i P.I.R.

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I chiarimenti sul versamento per i P.I.R.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 23/E del 15 marzo 2018, ha chiarito come in riferimento ai versamenti delle somme dovute a titolo di imposte e interessi ai sensi dell’articolo 1, comma 106, L. 232/2016, a seguito della decadenza dal beneficio fiscale previsto per i redditi di capitale e diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), gli stessi possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei P.I.R. decaduti dal beneficio fiscale, senza la necessità di indicarne il codice fiscale nel campo del modello F24 denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. In ragione di ciò, l’Agenzia delle entrate precisa come nelle more dei futuri chiarimenti, l’indicazione del codice fiscale di tali soggetti è facoltativa.

pdfRISOLUZIONEN.23_EDEL15Marzo2018.pdf352.89 KB24/03/2018, 06:06