I chiarimenti sui versamenti Iva

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I chiarimenti sui versamenti Iva

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 offre chiarimenti sui versamenti Iva post D.L. 193/2016. L’Agenzia, delle entrate afferma che il rinvio degli articoli 6 e 7, D.P.R. 549/1999 al comma 1 dell’articolo 17, D.P.R. 435/2001 è riferito solo al primo periodo della disposizione, la quale regola specificatamente il termine ordinario del saldo delle imposte dirette e Irap dei soggetti Irpef con esercizio solare (30 giugno di ogni anno). Ne deriva che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva ma devono versare l’imposta entro il 30 giugno. Inoltre, in caso di versamento del saldo Iva al 30 giugno, è possibile compensare il debito Iva con i crediti Irpef/Ires/Irap emergenti dalle relative dichiarazioni, applicando la maggiorazione dello 0,40% sul solo ammontare di debito Iva residuo non compensato; sempre in caso di versamento differito del saldo Iva al 30 giugno, resta ferma la possibilità di rateizzare il debito Iva “maggiorato” a partire dal 30 giugno. Peraltro, in caso di compensazione con crediti di altre imposte, la rateizzazione riguarda solo il debito Iva residuo. Infine, è ammesso l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al 30 luglio (per il 2017 la scadenza è fissata al 31 luglio poiché il 30 luglio cade di domenica), ossia al termine fissato dal comma 2 dell’articolo 17, D.P.R. 435/2001. Pertanto, in conclusione, il versamento del saldo Iva può essere differito: al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

pdfRISOLUZIONENUM.73EDEL20062017-RISPOSTEAQUESITIVERSAMENTIIVA.pdf245.49 KB24/06/2017, 07:46