24 Apr Esterometro da trasmettere entro il 30.04.2019
Entro martedì 30.04.2019 al via l’invio delle comunicazioni dei dati riguardanti le operazioni transfrontaliere (esterometro) riferite, in aggiunta a quelle di marzo 2019, ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Il c. 3-bis, art. 1, D.lgs.127/2015, per le fatture emesse dal 1.01.2019, ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, di comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Dal combinato disposto del c. 3 e del c. 3-bis, art. 1, D.lgs. 127/2015, si devono ritenere esonerati dall’adempimento i contribuenti in regime di vantaggio (cc. 1 e 2, art. 27, D.L. 98/2011) e in regime forfetario (cc. da 54 a 89, art. 1, Legge 190/2014) ma, come precisato dalle Entrate (interpello n. 85), l’obbligo sussiste a prescindere dalla natura della controparte e dal requisito di territorialità dell’operazione, con la conseguenza che devono essere comunicate anche le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privi di partita Iva.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, a regime, secondo le regole definite dall’Agenzia delle Entrate (provv. 89757/2018), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione e/o registrazione del documento ma, in relazione alla sovrapposizione di numerosi adempimenti, il DPCM 27.02.2019 ha posticipato al 30.04.2019 il termine di comunicazione relativo al mese di gennaio e febbraio 2019.
È stato fissato, inoltre, al 31.05.2019 il termine per le comunicazioni riguardanti le operazioni di marzo 2019, per i soggetti passivi Iva che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop.
Sono oggetto di comunicazione i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato; sul punto, si ritiene che debbano essere inclusi nella comunicazione anche i dati delle operazioni territorialmente non rilevanti ai fini Iva in Italia (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972) per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ai sensi del c. 6-bis, art. 21 del medesimo decreto Iva; restano escluse, invece, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio (SdI).
Come indicato dalle Entrate (provv. 30.04.2018), sono trasmessi i dati identificativi del cedente o prestatore, i dati identificativi del cessionario o committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile e l’aliquota Iva applicata, l’imposta nonché la tipologia dell’operazione (nel caso in cui l’imposta non sia indicata nel documento). Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere sostituita con la trasmissione al SdI della fattura in formato Xml, compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”; quindi, soltanto in tal caso, l’emissione della fattura elettronica sopperisce alla presentazione della comunicazione in commento.
Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solo nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.
Fanno eccezione gli acquisti in reverse charge, per i quali, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, sono compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta e si ritengono ancora valide tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifici documenti di prassi (circ. 1/E/2017 e risoluzione 87/E/2017, nonché le risposte alle FAQ).