15 Nov Esportazioni indirette non imponibili anche oltre 90 giorni
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.98/E del 10 novembre 2014, preso atto dell’indirizzo della Corte europea di cui alla sentenza causa C-563/12 del 19 dicembre 2013, ha ammesso che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni, purché sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione. Viene, inoltre, ammessa la recuperabilità dell’Iva nel frattempo versata in sede di regolarizzazione, alternativamente mediante l’emissione di una nota di variazione ex art.26, co.2 d.P.R. n.633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione, oppure mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art.21 D.Lgs. n.546/92, entro il termine di 2 anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. Infine, il contribuente potrà persino esimersi dal versamento dell’imposta, qualora la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti ai fini della regolarizzazione e riesca a procurarsi prova dell’avvenuta esportazione.
AE_RM_98E_10112014.pdf15/11/2014, 09:00