Effetto Coronavirus sui conti: effetti sul bilancio 2019 e necessità di un monitoraggio immediato

Effetto Coronavirus sui conti: effetti sul bilancio 2019 e necessità di un monitoraggio immediato

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio a 180 giorni può essere utili a fare alcune importanti riflessioni anche se le stesse debbono essere tempestive per valuitare gli effetti della epidemina sulla contnuità aziendale. Infatti non sfuggono gli effetti, anche drammatici, che l’epidemia di coronavirus avrà sull’economia reale 2020, nonché sui bilanci che le imprese chiuderanno alla fine dell’anno corrente. È però possibile che già alcuni aspetti dei bilanci 2019 siano interessati.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio: Siamo in presenza di accadimenti successivi alla data di chiusura dei bilanci 2019, e quindi occorre fare riferimento alle indicazioni del principio contabile Oic 29. Il paragrafo 59 distingue tre ipotesi: a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio (ipotesi che qui non interessa); b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, bensì indicazione in nota integrativa; c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Nota integrativa e relazione sulla gestione: Nella maggior parte dei casi, gli effetti dell’epidemia si stanno concretizzando in una contrazione dei ricavi e degli incassi, non compensata da una riduzione di spese per la presenza di costi fissi, e quindi in una riduzione degli utili. È vero che si tratta di un aspetto di competenza 2020, ma è indispensabile che la nota integrativa dia conto della situazione economica e finanziaria, almeno per quanto è possibile capire entro il termine di redazione della bozza di bilancio. Il par. 61 dell’Oic 29 ricorda che «i fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni». La relazione sulla gestione, inoltre, deve illustrare i rischi aziendali e l’evoluzione prevedibile della gestione (articolo 2428 del Codice civile).

La continuità aziendale: non è da escludere che si possano verificare casi in cui quanto sta accadendo arrivi a mettere in crisi il presupposto della continuità dell’attività aziendale. In tali ipotesi estreme, occorre innanzitutto attenersi al principio Oic 29 («se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità»), ma anche ricorrere ai criteri indicati dall’Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione. L’immediata conseguenza non è l’obbligo di redigere già il bilancio 2019 con criteri liquidatori. Infatti, il paragrafo 7.2 di questo principio stabilisce che non essendosi verificata alla data di chiusura dell’esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell’attività produttiva, il bilancio di quell’esercizio va redatto non con i criteri di liquidazione, bensì con quelli di funzionamento (i quali però si applicheranno con le modalità stabilite da paragrafo 3.4.2 dell’Oic 9). Va inoltre considerato l’effetto del mutato orizzonte temporale di funzionamento dell’impresa sulla residua vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Impairment test: Un altro problema riguarda la valutazione alla fine dell’esercizio 2019 delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. È un aspetto delicato, dato che nel test si devono prendere in considerazione i flussi di cassa attesi. Bisogna capire se le modifiche che inevitabilmente si verificheranno nei dati 2020 a causa del coronavirus possano o debbano rientrare fin da ora nelle valutazioni di fine 2019. Secondo il paragrafo 23 del principio Oic 9 «la società utilizza i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari», mentre lo Ias 36, par. 33, richiede di «basare le proiezioni dei flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale». Ad oggi, però, è ipotizzabile che le imprese non abbiano ancora potuto determinare con precisione gli effetti negativi per il 2020, né approvare nuove previsioni accurate per il futuro. Occorre comunque che gli amministratori valutino caso per caso l’urgenza dell’aggiornamento dei piani economici e finanziari.

La finanza aziendale: Un altro aspetto riguarda la gestione dei flussi finanziari e le politiche di distribuzione dei dividendi. È possibile che la contrazione dell’attività di questi mesi comporti enorme tensione dal punto di vista finanziario e di liquidità, stravolgendo qualsiasi previsione originaria di cash flow. Il primo rimedio sarà una gestione oculata degli utili 2019: è infatti presumibile una contrazione significativa della distribuzione di dividendi, per “patrimonializzare” società in difficoltà. Sono di tutta evidenza i drammatici effetti che l’epidemia di coronavirus avrà sull’economia reale 2020, nonché sui bilanci che le imprese chiuderanno alla fine dell’anno corrente. È però possibile che già alcuni aspetti dei bilanci 2019 siano interessati.

Consideriamo alcuni aspetti che riguardano gli adempimenti dei prossimi giorni, da valutare con estrema attenzione data la straordinarietà della situazione.

Approvazione del bilancio: Il contesto attuale di restrizione negli spostamenti e nello svolgimento delle attività sta creando problemi in relazione alle operazioni di chiusura dei conti, di revisione contabile e di approvazione del bilancio; lo slittamento dell’approvazione (sia per il ricorso al maggior termine dei 180 giorni sia per norme di proroga) richiederebbe comunque di aggiornare le valutazioni o quantomeno le informazioni in nota integrativa. Dal punto di vista pratico, lo svolgimento delle riunioni dei Cda e delle assemblee societarie è assicurato dalla possibilità oramai ampiamente diffusa di sfruttare strumenti di teleconferenza, come confermato anche dalla recente massima 187 del Consiglio notarile di Milano (si veda la pagina seguente).

Prime analisi dei conti 2020: Occorre preliminarmente ricordare che sono aumentate le responsabilità di amministratori, sindaci e revisori delle Srl. Le norme sulla crisi di impresa hanno introdotto diverse novità, già in vigore, nel Codice civile:  1. si applica l’articolo 2381, comma 5 (comunicazione almeno semestrale che gli organi delegati devono dare al Cda e, se nominato, al collegio sindacale in relazione al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione); 2. l’articolo 2476, comma 6, prevede che «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale»; 3. le Srl che superano i nuovi limiti quantitativi, se non hanno già provveduto, dovranno nominare un revisore o il collegio sindacale nell’assemblea che approva il bilancio 2019. Il primo compito dei nuovi revisori sarà valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui si trovano queste società.

È in questo nuovo quadro normativo che si inseriscono gli effetti del coronavirus sui conti delle Pmi.

I vincoli del Codice civile:  L’andamento dei primi mesi del 2020 in molte situazioni potrebbe far scattare le norme che impongono azioni immediate in caso di riduzione del capitale per oltre un terzo (articoli 2446 e 2482-bis) o al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter).  Ad esempio, una società che normalmente in un anno ha ricavi per 12 milioni e costi (praticamente fissi) per 11 milioni, con un patrimonio netto 2019 di 1 milione, in cui la chiusura o la riduzione dell’attività per coronavirus ha già creato una riduzione effettiva o stimata di vendite per 2 milioni, si troverebbe nella situazione in cui gli amministratori e i soci devono «senza indugio» prendere provvedimenti. Questo problema interessa una grande platea di soggetti, ma solo in alcuni casi sarà possibile rinviare decisioni drastiche (prevedendo il recupero della perdita nei prossimi mesi o confidando sull’aiuto delle misure economiche). In tutti gli altri casi, occorre valutare se un intervento legislativo può mitigare l’impatto delle norme del Codice civile, come ad esempio è stato disposto per le start-up innovative dal Dl 179/2012.

La continuità aziendale: Tenendo anche conto del nuovo quadro di responsabilità, la valutazione più urgente che amministratori, sindaci e revisori devono fare riguarda la presenza degli elementi che consentono la continuità aziendale. Dal punto di vista tecnico, è utile fare riferimento alle definizioni e agli indici previsti dal principio di revisione 570. Alcuni indicatori che potrebbero essere influenzati dall’epidemia sono: (i) situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; (ii) bilanci prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; (iii) principali indici economico-finanziari negativi; (iv) incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per investimenti necessari; (v) eventi catastrofici contro cui non è stata stipulata una polizza assicurativa o contro cui e? stata stipulata una polizza con massimali insufficienti.

Gli indici di allerta: Può essere opportuno tenere conto anche degli indicatori elaborati dal Cndcec in attuazione delle disposizioni del Codice della crisi di impresa. Non ci riferiamo, ovviamente, alla procedura di segnalazione, non ancora in vigore, quanto piuttosto all’opportunità di iniziare ad adottare anche questi indici ai fini della valutazione del going concern che necessariamente dovrà essere fatta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.