DL RISTORI – Addio ai debiti senza pagare nulla: via d’uscita speciale per i meritevoli

DL RISTORI – Addio ai debiti senza pagare nulla: via d’uscita speciale per i meritevoli

Chance a professionisti, consumatori e mini imprese per una sola volta nella vita  – Fra i pagherò cancellabili quelli contratti per spese mediche e ludopatia

L’esdebitazione cosiddetta “senza utilità” riguarda gli incapienti e rappresenta senza dubbio la novità più importante fra quelle previste dalla nuova disciplina del sovraindebitamento, di cui la legge di conversione del Dl Ristori ha previsto lo scorporamento dal Codice della crisi e l’immediata entrata in vigore. In pratica si tratta di una forma di liberazione dai debiti riservata alle persone fisiche sovraindebitate (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori o imprenditori agricoli), che potranno goderne, al di fuori del ricorso a qualunque procedura, anche in assenza della benché minima contropartita da offrire ai creditori. I debiti potrebbero essere stati contratti, ad esempio, per effetto di un licenziamento o per far fronte a spese mediche (si vedano le schede qui a lato): non sono previste esclusioni ma sarà il giudice a decidere se il soggetto è meritevole.

La legge di conversione del Dl ristori (con l’anticipazione della disciplina prevista dal Codice della crisi, che altrimenti sarebbe entrata in vigore il 1° settembre 2021) è stata approvata dal Parlamento e deve essere ora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Le regole

L’esdebitazione “senza utilità” potrà essere concessa solo una volta; e viene comunque fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro i quattro anni successivi al provvedimento del giudice che la concede, qualora entro questo termine sopravvenissero utilità tali da consentire «il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento», secondo una valutazione «su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia» (ma fra le «utilità» non sono compresi i finanziamenti, «in qualsiasi forma erogati»).

Il fatto che la concessione possa essere disposta a prescindere dal ricorso a procedure non significa che possa prescindere da un procedimento a sé stante. Il debitore dovrà quindi presentare una domanda al giudice competente, che come sempre è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza; e dovrà essere assistito da un Organismo di composizione delle crisi, al quale le norme chiedono di redigere una relazione particolareggiata, che certifichi la completezza e l’attendibilità dei documenti allegati alla domanda, indichi le cause dell’indebitamento e dell’incapacità del debitore di farvi fronte e valuti se il debitore sia stato diligente nell’assumere i debiti così come se i creditori lo siano stati nel concedere finanziamenti.

L’esdebitazione potrà essere concessa dal giudice solo previo accertamento della meritevolezza del debitore (e più in particolare dell’assenza di atti in frode e della mancanza di dolo o colpa grave nell’assunzione dei debiti). E sarà necessario che il provvedimento indichi modalità e termini di presentazione, da parte del debitore, delle dichiarazioni annuali relative alle sopravvenienze che possano consentire il pagamento dei debiti nei successivi quattro anni.

Creditori insoddisfatti

Si tratta di una novità dirompente, perché ad oggi non esiste forma di esdebitazione nel nostro ordinamento che non richieda il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Ma di più: qui il legislatore sembra deviare addirittura da quello che da sempre costituisce il principale principio orientativo del nostro diritto concorsuale, vale a dire la tutela dei creditori contro qualunque altro interesse. In parte questo principio era stato già derogato da molte delle norme che si sono succedute negli ultimi anni in materia concordataria, e la stessa legge sul sovraindebitamento del 2012 contiene alcune misure in tal senso (a cominciare dalla sottrazione del piano del consumatore al voto dei creditori, ai quali viene dato solo di poter contestarne la convenienza). Ma mai l’esito era stato così estremo.

È come se, attraverso l’esdebitazione senza utilità, il legislatore avesse voluto non solo riconoscere al sovraindebitamento una funzione più ampia della semplice regolamentazione di una crisi o di un’insolvenza (anche il fallimento e le altre procedure assolvono a funzioni più ampie di questa), ma sancirne una specialità ulteriore, ancora più definitiva.