Disciplina Iva dell’intermediazione dei cascami

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Disciplina Iva dell’intermediazione dei cascami

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 11/2020, ha analizzato il corretto trattamento Iva da riservare ai servizi di intermediazione diversi da quelli di agenzia per i quali nel caso di prestazioni B2B, la territorialità Iva dipende dal luogo in cui è stabilito il committente con la conseguenza che se la prestazione in commento è resa a soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato, l’operazione si considera ivi effettuata. Nel presupposto che l’intermediazione resa ai clienti italiani siaterritorialmente rilevante in Italia, il debitore dell’imposta e le corrette modalità di fatturazione sono disciplinati dall’articolo articolo 17, D.P.R. 633/1972. Inoltre, l’Agenzia delle entrate ricorda come ci siano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi che rientrano “oggettivamente” nel meccanismo dell’inversione contabile, per le quali quindi gli obblighi Iva sono sempre in capo al committente. Si tratta delle operazioni di cui all’articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972. In questi casi l’imposta è adempiuta sempre dal cessionario/committente che, se non stabilito in Italia, deve ivi identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.

pdfRisposta_n_11_del_2020.pdf185.48 KB01/02/2020, 07:38