Dalla rivalutazione non si torna indietro

Dalla rivalutazione non si torna indietro

In materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile, il D.Lgs. 448/2001, articolo 7, pur attribuendo alla libera scelta del contribuente la facoltà di accedere all’imposta sostitutiva mediante adempimento delle condizioni previste, stabilisce, però, che, una volta soddisfatte tali condizioni (redazione della perizia e versamento dell’intero importo o – indifferentemente della prima rata di esso entro i termini previsti dalla medesima norma), si determina l’irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento rateale che di quello in un’unica soluzione (cfr. sentenze n. 24953/2015, n. 13406/2016 e n. 26317/2016).
Cassazione – ordinanza n. 28170 – 28 settembre 2017 – 24 novembre 2017