CU 2019: le scadenze

CU 2019: le scadenze

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15.01.2019, sono stati approvati e pubblicati i modelli per la Certificazione Unica “CU 2019”. Sono obbligati alla trasmissione del modello, oltre a tutti i sostituti d’imposta che nell’anno 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, anche coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, c. 1 del Tuir, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’invio della CU 2019 è obbligatorio anche per attestare l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi o delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio e l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d’appalto. Anche i corrispettivi erogati per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) devono essere certificati con la CU. Il sostituto d’imposta, tramite l’invio all’Agenzia delle Entrate delle CU ordinarie, assolve all’obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dall’art. 4, c. 3-bis D.P.R. 322/1998. Anche per l’anno 2019 sono state confermate le tre diverse scadenze. La Certificazione unica, infatti, va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il giorno 1.04.2019, essendo domenica il 31.03.2019.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate, invece, deve essere effettuata entro il 7.03.2019 per le Certificazioni uniche che contengono redditi che vanno a confluire nel modello 730 precompilato. Per le certificazioni di cui all’art. 4, c. 6-ter D.P.R. 22.07.1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’art. 1 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, la trasmissione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31.10.2019.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’art. 2 D.Lgs. 175/2014 non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata. In caso contrario, per ogni CU non trasmessa, tardiva o errata, è comminata la sanzione di 100 euro e non è ammesso l’istituto del ravvedimento operoso, così come precisato anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E/2015. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 1 D.Lgs. 175/2014.