19 Set Corte di Cassazione Sentenza n.3825 del 18 settembre 2014
La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto la cui concretezza diventa effettiva solo con la dichiarazione di fallimento. E’ per questo che è colpito penalmente colui che sottrae risorse anche modeste da un’azienda che però ne risente significativamente. La condotta sanzionata non sta dunque nell’aver cagionato lo stato di insolvenza o provocato il fallimento, ma si manifesta nel momento in cui c’è il depauperamento dell’impresa, attraverso la destinazione di somme estranee all’attività imprenditoriale. Questo basta per affermare il rilievo penale dell’azione, per sanzionare la quale è poi necessario il fallimento a prescindere dal fatto che questo fosse stato ipotizzato oppure o voluto dall’autore. Quanto precede è affermato dai giudici della Corte di Cassazione con la sentenza numero 38325 del 18 settembre 2014. La sentenza si pone a favore del principio che nega la necessità di una contestuale responsabilità tra l’azione anti doverosa e il pregiudizio che ne deriva ammettendo anche la possibilità di uno sfasamento temporale, se questo non esclude l’effetto dannoso.