Corretta valutazione dei prodotti in corso di lavorazione

Corretta valutazione dei prodotti in corso di lavorazione

Con specifico riferimento ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi in corso di esecuzione, le opere, le forniture e i servizi di durata non superiore ai 12 mesi, ai sensi dell’articolo 92, comma 6, Tuir, devono essere valutati come i prodotti in corso di lavorazione, ovvero in base ai costi sostenuti nell’esercizio per la loro esecuzione, mentre qualora la commessa abbia un tempo di esecuzione superiore ai 12 mesi, ma non anche al periodo d’imposta, si renderà applicabile la disciplina prevista dal successivo articolo 93, Tuir, in base alla quale il meccanismo delle rimanenze finali si applica anche ai fini della valutazione delle opere in corso di esecuzione di durata ultrannuali e ciò in ragione del fatto che, a fronte dei costi sostenuti, l’impresa ritrarrà un ricavo solo con il completamento dell’opera. Trova perciò previsione, coerentemente con i criteri che sovrintendono all’inquadramento contabile delle rimanenze, che le rimanenze finali che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio del contratto.Con specifico riferimento ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi in corso di esecuzione, le opere, le forniture e i servizi di durata non superiore ai 12 mesi, ai sensi dell’articolo 92, comma 6, Tuir, devono essere valutati come i prodotti in corso di lavorazione, ovvero in base ai costi sostenuti nell’esercizio per la loro esecuzione, mentre qualora la commessa abbia un tempo di esecuzione superiore ai 12 mesi, ma non anche al periodo d’imposta, si renderà applicabile la disciplina prevista dal successivo articolo 93, Tuir, in base alla quale il meccanismo delle rimanenze finali si applica anche ai fini della valutazione delle opere in corso di esecuzione di durata ultrannuali e ciò in ragione del fatto che, a fronte dei costi sostenuti, l’impresa ritrarrà un ricavo solo con il completamento dell’opera. Trova perciò previsione, coerentemente con i criteri che sovrintendono all’inquadramento contabile delle rimanenze, che le rimanenze finali che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio del contratto.Cassazione – ordinanza n. 24523 – 23 ottobre 2019 – 4 novembre 2020