13 Feb Copertura delle perdite con rinuncia ai crediti. Aspetti fiscali
OIC 28 ha chiarito che la rinuncia al credito (sia finanziario che commerciale) opera sul patrimonio netto nella voce altre riserve. Il mancato transito per il conto economico non impedisce l’insorgere di una sopravvenienza attiva fiscale (Art. 88 Tuir), quando cioè il valore nominale eccede il valore fiscale del credito (tipicamente quando il credito è stato acquistato da terzi a valori inferiori). Le società che coprono le perdite mediante la rinuncia dei soci ai crediti, debbono richiedere agli stessi la comunicazione del valore fiscale del credito allo scopo di verificare l’importo da assoggettrare ad imposta sostitutiva ex art. 88 comma 2 bis del Tuir in vigore dal 1 gennaio 2016. Se la dichiarazione non viene resa, tutta la rinuncia costituisce una sopravvenienza attiva. L’obbligo susiste anche quando il valore nominale dle credito coincide con il valore fiscale.