Consorzi con obbligo di ribaltamento di costi e ricavi

Consorzi con obbligo di ribaltamento di costi e ricavi

Dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate. Per le imprese socie, infatti, costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere a esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito; e, allo stesso modo, i ricavi conseguiti dalla società consortile devono essere ribaltati sulle società consorziate. E invero, non potendo il consorzio avere per sé – in quanto struttura sostanzialmente “neutra” – alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, l’ente consortile ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge (specie quanto all’inerenza), o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze (cfr. sentenze n. 16410/2008, n. 14780/2011, n. 14781/2011, 20778/2013 e n.24014/2013).
Cassazione- ordinanza n. 24102 – 22 maggio 2017 – 13 ottobre 2017