Collaborazione volontaria e regolarizzazione attività in paesi black list

Collaborazione volontaria e regolarizzazione attività in paesi black list

In data 29 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello fac-simile dell’autorizzazione (c.d. “waiver”) che i contribuenti devono trasmettere agli intermediari finanziari esteri, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni nell’ambito dell’adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Come chiarito dalla Circolare 10/E del 13 marzo 2015, infatti, le sanzioni connesse a violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse in un Paese c.d. “Black List” vengono ridotte alla metà del loro minimo edittale in uno dei due seguenti casi:

  • il contribuente trasferisce le attività nel territorio italiano o nell’UE ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con cui l’Italia beneficia di un effettivo scambio di informazioni;
  • il contribuente trasmette all’intermediario finanziario estero l’autorizzazione a rilasciare alle autorità finanziarie italiane dati ed informazioni relative alle attività detenute in tale Stato ed utili alla procedura di collaborazione volontaria.

L’autorizzazione firmata dall’intermediario estero dovrà, successivamente, essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
La detenzione di investimenti o attività finanziarie in paesi “Black List” comporta, inoltre, il raddoppio dei termini di accertamento delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. La trasmissione del “waiver”, controfirmato dall’intermediario estero, permette di non applicare tale raddoppio dei termini, purché le attività finanziarie siano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, Liechtenstein o Principato di Monaco, ossia uno dei Paesi che ha firmato, entro il 2 marzo 2015, l’accordo di scambio di informazioni con l’Italia, conforme al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’Ocse.