Circolare Mise sulle novità del D.L: Rilancio per le start up innovative

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Circolare Mise sulle novità del D.L: Rilancio per le start up innovative

Il Mise, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, ha offerto chiarimenti in merito all’entrata in vigore della previsione di cui all’articolo 38, comma 5, D.L 34/2020. L’articolo 38 disciplina misure a favore dell’ecosistema delle startup innovative precisando, tra l’altro, che «Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi». Il Mise osserva che alla luce del chiaro disposto contenuto nell’ultimo periodo del comma 5, l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese riconosciuto alle start up iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall’articolo 25, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012) non dà diritto alle stesse di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all’articolo 18, L. 580/1993, né parimenti dà diritto alla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali. Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà a usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato articolo 18, L. 580/1993, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale. I «termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi». La permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro Imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al punto 1 e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.

pdfMise_CM_3724c_19062020.pdf198.64 KB29/06/2020, 06:11