Chiarimenti sul sisma-bonus

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Chiarimenti sul sisma-bonus

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017 è intervenuta in materia di sisma bonus potenziato, l’agevolazione che concede una detrazione dall’Irpef pari al 70%/80% delle spese sostenute per lavori antisismici che determinano il passaggio ad una/due classe/i di rischio inferiore/i, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo (articolo 16, comma 1-quater, D.L. 63/2013). Nello specifico, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire come non sia possibile scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio che, quindi, è fruibile esclusivamente in 5 rate. Resta comunque ferma la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo (articolo 16-bis, lettera i), Tuir). Inoltre è stato chiarito che anche in materia di interventi antisismici vige il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Infine, in ipotesi di esecuzione sullo stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, il limite di 96.000 euro previsto dall’articolo 16-bis, Tuir è unico in quanto riferito all’immobile. Ne deriva che per gli interventi di consolidamento antisismico, per i quali è possibile fruire della detrazione in 5 anni, non è possibile fruire di un autonomo limite di spesa, giacché non rappresentano una nuova categoria di interventi agevolabili ma sono ancorati a quelli della lettera i) dell’articolo 16-bis, Tuir.

pdfAE_147E_29112017_RISOLUZIONEUNICOLIMITESISMABONUS.pdf188.60 KB02/12/2017, 07:38