
20 Apr Cessione di credito a valore inferiore al nominale
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 105/2020, ha ricordato che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito per interventi di riqualificazione energetica va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Nel caso di acquisto del credito a un costo inferiore al valore nominale del credito stesso, ai sensi dell’articolo 88, Tuir, la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito.
Risposta_n._105_del_15_aprile_2020.pdf167.79 KB20/04/2020, 06:12