Cassazione: le spese per omaggi alla clientela sono indeducibili se non viene provata l’inerenza

Cassazione: le spese per omaggi alla clientela sono indeducibili se non viene provata l’inerenza

legislatore riconosce il carattere dell’inerenza solo alle spese di pubblicità e a quelle di rappresentanza in senso stretto. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate spicca un avviso di accertamento nei confronti di una società, fondato su un processo verbale di constatazione, con il quale recupera vari costi ritenuti indeducibili in quanto non inerenti, tra cui le spese per omaggi alla clientela.La società propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria Regionale che aveva ritenuto tali spese in alcun modo inerenti all’attività di impresa.  La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21450 del 10 ottobre 2014, respinge il ricorso della società e conferma il verdetto, affermando che “l’art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, recante le “norme generali sui componenti del reddito d’impresa”, stabilisce, al comma 5, che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”: prevede, cioè, quale requisito generale ai fini della deducibilità, che deve essere provato dal contribuente, quello della c.d. inerenza delle spese all’attività dell’impresa.