27 Giu Cassazione: il sito di Poste Italiane dimostra la consegna della cartella di pagamento
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12932 del 23/6/2015, ha ribadito, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, il contenuto di una precedente ordinanza emanata dalla stessa, sostenendo che non ha valore di prova la data di spedizione della raccomandata di una cartella di pagamento risultante dall’avviso di ricevimento senza alcuna attestazione da parte dell’ufficiale postale. La precedente ordinanza (n.20786/2014) specificava, in particolare, che: […] indubitabilmente, all’indicazione dei numeri delle cartelle di pagamento sull’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all’egente postale”. La contestazione del contribuente, accolta sia dalla CTP sia dalla CTR Lombardia, indicava la data della stampa effettuata dal sito di Poste Italiane come più risalente rispetto all’indicazione di quella fornita dall’Agenzia delle Entrate, la quale sosteneva di aver spedito il documento nei termini di legge. L’ordinanza richiamata dalla Corte, inoltre, aggiungeva che “va, peraltro, evidenziato che la circostanza che l’avviso di ricevimento è avviato insieme con l’oggetto cui si riferisce (art. 7 del DPR 655/1982) e che l’agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest’ultimo dal destinatario (art. 8, 1° co. del suddetto DPR), provvedendo a rispedire subito all’interessato la ricevuta così completata (art. 8, 2° co.), comporta che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova”.