Bonus pubblicità per imprese e professionisti

Bonus pubblicità per imprese e professionisti

Un emendamento al dl 50/2017 (L. 21.6.2017 n. 96 –  Art. 57-bis), consente che, dall’esercizio 2018, imprese e professionisti potranno beneficiare di un credito d’imposta per le spese di pubblicità per campagne su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche, digitali, di valore incrementale di almeno l’1% sull’anno precedente. Il contributo sarà concesso sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (Pmi) e start-up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa che sarà successivamente stabilito con apposito decreto.

Beneficiari:  imprese (a prescindere dalla forma giuridica) e lavoratori autonomi (intendendo anche i professionisti). Per questi ultimi, si ricorda che, a seguito delle liberalizzazioni (si veda, tra gli altri, il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto: (i) l’attività delle professioni regolamentate; (ii) le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione; (iii) i compensi richiesti per le prestazioni; (iv) la struttura dello studio professionale. Le informazioni pubblicitarie debbano essere funzionali all’oggetto, veritiere e corrette, non debbano violare l’obbligo del segreto professionale e non debbano essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Spese ammissibili: campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali:  sia il canale scritto che visivo, sia locale che nazionale, sia analogico che digitale. I dettagli tecnici del credito d’imposta saranno oggetto di un decreto attuativo.

Credito d’imposta75%, elevato fino al 90% per microimprese, Pmi e startup innovative, prevede un tetto massimo che sarà stabilito annualmente con DPCM.  Calcolato come differenza con l’ammontare degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente e sempre che quelli dell’anno oggetto di agevolazione siano almeno superiori dell’1% rispetto a quelli dell’anno prima. Pertanto, ai fini del calcolo, sarà necessario: (i)  verificare inizialmente gli investimenti (investimenti anno n maggiori di investimenti anno n-1); (ii) superata tale verifica, calcolare il credito d’imposta (credito d’imposta = al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati); (iii) Una volta determinato l’importo del credito d’imposta, questo sarà inserito nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato in compensazione mediante il Modello F24.

Spese pubblicitarie: non è semplice per le imprese distinguere le spese di pubblicità e propaganda da quelle di rappresentanza soggette ad un trattamento fiscale diverso. Affinché le spese di rappresentanza e pubblicità sostenute da professionisti e imprenditori possano essere portate in deduzione è necessario che esse rispondano al principio di inerenza, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto. Si tende in vero a considerare i costi pubblicitari sempre inerenti, a meno che non siano state evidentemente eluse delle norme tributarie. Secondo quanto previsto dal decreto attuativo del D.M. 19.10.2008, all’art. 1, co. 1, si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa.

Pmi e start-up innovative: Per le microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, la misura del credito d’imposta è pari al 90%, fermo restando i requisiti detti in precedenza (investimenti superiori a quelli precedenti e calcolo sul differenziale). Si ricorda che, la definizione di «microimprese», piccole e medie imprese è contenuta nelle fonti legislative comunitarie. Rileva la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6.5.2003 (pubblicata nella G.U.U.E. 20.5.2003, n. 124) che effettua distinzioni basate sul numero di dipendenti di una società e sul suo fatturato o bilancio annuo e, precisamente: (i) microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro; (ii) piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro; (iii) media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.