ANATOCISMO: Nuove regole dal 1 ottobre 2016

ANATOCISMO: Nuove regole dal 1 ottobre 2016

Da domani, 1° ottobre 2016, l’anatocismo bancario per mutui, finanziamenti, affidamenti, scoperti di conto e aperture di credito le banche devono adeguarsi al disposto del decreto del ministro dell’Economia n. 343 del 3 agosto 2016, all’articolo 3 stabilisce che: (1) gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora; (2) gli interessi debitori e gli interessi creditori debbono avere la medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno; (3) gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ogni anno (o comunque al termine – se infrannuale – del rapporto per cui sono dovuti); anche per i contratti iniziati in corso d’anno, il conteggio si effettua comunque al 31 dicembre successivo. Con specifico riferimento alle aperture di credito regolate in conto corrente (o conto di pagamento) e agli sconfinamenti rispetto al fido accordato o che si verifichino su conti non affidati il Dm prevede poi che gli interessi debitori devono essere conteggiati separatamente dal capitale.
Gli interessi maturati in un dato anno e così conteggiati separatamente, divengono esigibili dal creditore (e dovuti in pagamento dal debitore) il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui essi sono maturati (e, comunque, non prima del trentesimo giorno successivo a quello nel quale il cliente riceve la comunicazione dell’entità degli interessi maturati a suo debito nell’anno precedente, ciò che normalmente avviene, nel mese di gennaio, con la trasmissione dell’estratto conto del mese di dicembre).
Una volta che gli interessi corrispettivi divengono esigibili succede dunque che:
a) se il cliente li paga, gli interessi corrispettivi continuano a essere calcolati sul solo capitale;
b) se il cliente ne autorizza l’addebito in conto (si tratta di un’autorizzazione revocabile in qualsiasi momento), per effetto dell’addebito, si “trasformano” in capitale e, quindi, da quel momento, maturano interessi;
c) se il cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto, si determina il presupposto per l’applicazione degli interessi moratori (con il problema di capire se, per la loro produzione, occorra la domanda giudiziale prevista dall’articolo 1283 del Codice civile o se, come pare meglio, essi si rendano dovuti per il solo fatto dell’inadempimento del debitore); nel contratto tra banca e cliente può essere convenuto che i fondi accreditati nel conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
I contratti in corso: Le banche devono applicare il decreto 343, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. Le banche possono procedere unilateralmente per il loro adeguamento alle nuove norme. Deve però essere richiesta l’autorizzazione del cliente per l’addebito in conto degli interessi corrispettivi divenuti esigibili.