19 Ott Investimenti, per i beni materiali ammortamento al 140%
La Legge di Stabilità 2015 prova a stimolare le attività di investimento di imprese e professionisti con il meccanismo del c.d. “superammortamento” al 140 per cento. Tale meccanismo, già utilizzato da altri Paesi europei, consente di maggiorare la quota di ammortamento di un nuovo investimento, riducendo così il carico fiscale.
In sostanza, viene prevista una maggiorazione del 40% del costo d’acquisto preso a base per l’ammortamento nonché, si presume, della quota capitale dei canoni di leasing (fino all’eventuale cessione del bene). La stessa maggiorazione si applica ai limiti, stabiliti dall’articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir, per il riconoscimento fiscale del costo d’acquisto ammortizzabile di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.
E’ importante precisare che l’investimento deve avvenire in beni materiali nuovi, acquistati dal 15 Ottobre 2015 al 31 Dicembre 2016. Il momento in cui l’investimento risulta effettuato è quello della consegna o spedizione del bene o dell’ultimazione della costruzione per i macchinari e gli impianti realizzati in appalto. Se sono previste clausole che rinviano il momento della proprietà del bene (ad esempio il collaudo), il momento rilevante coincide con la data di qust’ultimo.
Non è importante, quindi, il momento del pagamento, che può avvenire anche in data successiva al periodo agevolato, oppure anche anticipatamente.
L’agevolazione non spetta: i) per i fabbricati e le costruzioni; ii) per i beni per i quali sono stabiliti, nel Dm 31 dicembre 1988, coefficenti di ammortamento inferiore al 6,5%; iii) per le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale; iv) per il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e gli aerei completi di equipaggiamento.
Non va tenuto conto dell’agevolazione in sede di determinazione degli acconti per gli anni 2015 e 2016.
Per il maggior valore affrancato dell’avviamento e dei marchi in seguito ad operazioni straordinarie, è previsto un periodo di deduzione non più di dieci, ma di cinque periodi d’imposta.
Per usufruire del superammortamento già da questo periodo d’imposta è necessario che gli investimenti avvengano entro il mese di Dicembre 2015, ovvero che il processo di ammortamento sia avviato e che pertanto l’entrata in funzione del bene avvenga entro il termine su indicato. Diversamente, la maxi deduzione scatterà solo dall’anno prossimo.