Ammessa la cessione del credito anche da parte dei forfettari

pdf

Ammessa la cessione del credito anche da parte dei forfettari

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 281/2020, ha offerto alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013. In particolare, è stato confermato che in caso di mancato deposito contestuale dell’asseverazione con la richiesta di rilascio del permesso di costruire, l’agevolazione compente comunque a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata al contribuente ai fini dell’accesso al beneficio. Per quanto attiene il calcolo delle spese agevolabili anche la detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013, deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente. Infine, in merito alla possibilità di cessione del credito nonostante l’adesione al c.d. “regime forfettario”, è stato precisato che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2019 con cui sono stati definiti gli adempimenti procedurali necessari per rendere effettiva la cessione del credito, al punto 5.1 è stabilito, genericamente, che il credito può essere ceduto da tutti i soggetti beneficiari delle detrazioni. L’opzione, pertanto, può essere esercitata da tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’imposta sul reddito e che sostengono le spese, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Pertanto, ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata oppureche si avvale del c.d. “regime forfetario”.

pdfRisposta_n._281_del_27_agosto_2020.pdf184.59 KB05/09/2020, 07:47