Agevolazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Agevolazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 423/E del 22 giugno 2021, in riferimento a un intervento consistente nella demolizione e ricostruzione per adeguamento sismico e riqualificazione energetica di 2 edifici senza che sia rispettata la sagoma, il sedime originario e con un incremento volumetrico, ricostruendo un unico edificio composto da due unità immobiliari, qualora sia qualificato dagli enti compenti in materia come rientrante tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste non è precluso l’accesso al superbonus con riferimento alle spese per interventi antisismici realizzati su entrambi gli edifici unifamiliari demoliti, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica l’agevolazione compete solo in relazione alle spese sostenute per l’edificio dotato di impianto di riscaldamento, fermo restando che per tali ultime spese il beneficio non si applica alle spese sostenute per la parte eccedente il volume ante operam. Con specifico riferimento all’intervento di sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli stessi, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.M. 26 giugno 2015, che assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell’Allegato 1), può essere valorizzata la sola situazione finale e, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto MIse 6 agosto 2020 devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.

Risposta_423_22.06.2021 – Demolizione e ricostruzione