Accertamento bancario esteso ai conti dei soci e degli amministratori

Accertamento bancario esteso ai conti dei soci e degli amministratori

In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 37, comma 3, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione del D.P.R. 600/1973, articolo 32, impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (cfr. sentenze n. 20199/2010 e n. 16575/2013).
Cassazione – sentenza n. 5382 – 30 gennaio 2015 – 18 marzo 2016