30 Lug 110% – Alzata l’asticella – Emessi i decreti del Mise
Il Mise ha emesso ieri (alla firma e non ancora disponibili) i due decreti attuativi previsti dal Dl Rilancio. mancano due decreti dell’Agenzia delle Entrate (su visti di conformità e cessione del credito d’imposta – sconto in fattura).
Si tratta anzitutto del decreto sui “requisiti tecnici”, indispensabili per beneficiare delle detrazioni che fissa i massimali di costo e i controlli a campione e che stabilisce che il tecnico asseveri i costi massimi per tipologia d’intervento attraverso i prezzari regionali oppure in prezzari commerciali. In alternativa devono essere determinati in maniera analitica. Le agevolazioni riguarderanno anche le porte interne. Il secondo decreto, nuovo, il decreto asseverazioni, definisce le modalità di trasmissione e del modulo che vengono inviati agli organi competenti, tra cui Enea.
Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la «congruità» dell’intervento rispetto alla spesa. Si possono usare i “prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei – Tipografia del Genio Civile. Però, data la varietà degli interventi possibili, non sempre i prezzari sono utilizzabili. In questo caso il tecnico abilitato forma un elenco dei costi in modo analitico.
Ma nella norma vengono poi elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e percentuale di detrazione, una specie di riassunto ufficiale di grande utilità per orientarsi nella babele degli sconti fiscali dell’ecobonus.
Nel Dm sono state inserite definizioni indispensabili per capire cosa si intenda per «parte comune» dell’edificio (il riferimento è all’articolo 1117 del Codice civile), anche non condominiale, e cosa significhi «edificio unifamiliare» e autonoma funzionalità», in modo che sia chiaro che le unità che si trovano in quelle condizioni potranno eseguire i lavori “trainanti” in autonomia.:
- VILLETTE – Edifici unifamiliari con ingressi separati – La definizione: Per edificio unifamiliare il Mise, in base al decreto attuativo del Dl 34/20 varato ieri, intende quello riferito a un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare
- INGRESSI SEPARATI – L’«autonomia funzionale» – Impianti esclusivi: Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” se dotata di impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà o uso esclusivo e un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso, che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà
- SI ALZA L’ASTICELLA – Trasmittanza, limiti più severi – La prestazione: Sono forniti nuovi limiti, decisamente più performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. Questi valori valgono per tutti gli interventi, non solo per quelli con il 110%
- I LIMITI – I ponti termici non si conteggiano – Tecnologie a rischio: È stato chiarito, anche a seguito della segnalazione del Sole 24 Ore, che i limiti di trasmittanza termica non sono comprensivi dei ponti termici. In caso contrario sarebbero pressoché escluse tutte le tecnologie ad eccezione del cappotto esterno, con i limiti imposti a livello urbano in merito all’applicazione ai piani terra dello strato coibente sulla superficie esterna
- CHIARIMENTI – La definizione di «parte comune» – Non solo in condominio: Il Mise ha chiarito che per «parti comuni degli edifici» si intendono «le parti di cui all’articolo 1117 del Codice civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari».Con questa espressione ha quindi esteso il concetto di parti comuni a tutti gli edifici che abbiano una pluralità di unità immobiliari anche se sono di un solo proprietario
- INDICARE LA FATTURA – Si paga sempre con bonifico parlante – Maglie strette: Per pagare i lavori si usa un bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale dell’impresa. Andranno conservate le fatture, o le ricevute fiscali, e la ricevuta del bonifico bancario o postale
In particolare, si parla di parti comuni come di quelle (tetti, muri portanti, eccetera) degli «edifici dotati di più unità immobiliari», senza specificare che queste unità debbano anche essere possedute da una pluralità di proprietari (il che è essenziale per poter parlare di condominio), estendendo quindi la definizione anche a edifici con più unità immobiliari ma unico proprietario.
È stato anche chiarito che le spese vanno pagate con bonifico parlante e che qui, se a pagare sono le persone fisiche, deve sempre risultare «il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».
Il decreto attuativo alza l’asticella della prestazione energetica richiesta per accedere alle detrazioni in campo energetico. In particolare, sono forniti nuovi limiti, decisamente più performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. Questi valori saranno in vigore non solo per gli interventi che vorranno fruire delle aliquote ordinarie dell’Ecobonus, ma anche per gli interventi che vorranno intercettare la più stimolante aliquota del 110 per cento.
In questa versione finale del decreto è stato poi chiarito, che i limiti di trasmittanza termica non sono comprensivi dei ponti termici. In caso contrario sarebbero pressoché escluse tutte le tecnologie se non il solo cappotto esterno, con i limiti imposti a livello urbano in merito all’applicazione ai piani terra dello strato coibente sulla superficie esterna del fabbricato.